Art. 2.

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

      «6-bis. I responsabili degli uffici consolari, durante i quindici giorni precedenti all'invio di cui al comma 7, organizzandosi in base all'afflusso dei plichi in consolato, provvedono, con la presenza di due testimoni e stilando un apposito verbale, ad aprire le buste esterne pervenute nei tempi previsti, eseguendo le seguenti operazioni:

          a) verificano, mediante il codice a barre di cui al comma 3-bis, l'autenticità della busta e il nominativo dell'elettore, controllando se tale nominativo sia incluso nell'elenco previsto dal comma 1 dell'articolo 5 dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata;

          b) procedono all'apertura della sola busta esterna accertando che tale busta contenga il tagliando del solo elettore identificato con il codice a barre e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione di voto;

 

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          c) verificano che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione di voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento, e la inseriscono nell'apposita urna sigillata;

          d) annullano, senza procedere all'invio, le schede incluse in una busta che contenga più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che abbia votato più di una volta, o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, nonché le schede contenute in una busta aperta, lacerata o che rechi segni di riconoscimento; in ogni caso separano dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere all'identificazione del voto».

      2. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) del comma 3 è abrogata;

          b) all'alinea della lettera d), le parole: «completata l'apertura delle buste esterne e» sono sostituite dalla seguente: «completato».